Cornacchia, “vittoria totale per il fronte animalista”. I giudici del TAR scrivono un’ode all’intelligenza del corvide e alla sua superiorità “tecnico/strategica”. Smontata l’ordinanza “anti-cornacchia” del sindaco di Pordenone

PORDENONE “Questa sentenza è una vittoria di tutto il fronte animalista, è una vittoria totale per chi crede che la tutela della fauna non debba essere sacrificata alla prima difficoltà amministrativa”, dichiara la giornalista Irene Giurovich, portavoce del Partito Animalista Italiano (PAI) del Friuli Venezia Giulia che aveva presentato a sua volta un ricorso urgente. “Il TAR del Friuli Venezia Giulia – spiega dopo aver letto la sentenza che ha annullato l’ordinanza di uccisione del corvide di via Damiani – non si è limitato ad annullare un provvedimento: ha scritto un vero e proprio elogio dell’intelligenza del corvide e parallelamente un atto d’accusa, esplicito in alcuni passaggi, implicito in altri, contro la superficialità con cui il Comune ha gestito l’intera vicenda”. I giudici hanno scritto un capitolo di giustizia che boccia anche la mobilitazione di alcuni esponenti del mondo venatorio, uno su tutti Paolo Viezzi che aveva criticato e ridicolizzato pesantemente gli esponenti animalisti.
“Il corvide – spiega Giurovich rifacendosi ai passaggi cruciali del dispositivo di undici pagine – è risultato più furbo dell’amministrazione: nella ricostruzione dei fatti il Tribunale non nasconde una nota di ammirazione per l’animale protagonista di questa vicenda. La sentenza descrive infatti la cornacchia come dotata di “vigile e furba diffidenza” e riconosce apertamente una “evidente superiorità tecnico/strategica” rispetto ai tentativi umani di catturarla. Ha rifiutato “persistentemente, mirabilmente ed incorruttibilmente” ogni esca collocata nella gabbia. “Non è un dettaglio decorativo”, prosegue la portavoce. “È la prova che persino nel linguaggio dei giudici emerge quanto fosse mal concepita, mal gestita e mal giustificata l’intera operazione di ‘cattura’. La verità è una sola: “L’amministrazione, leggendo il testo, è stata battuta in astuzia da un uccello e battuta in diritto da un Tribunale: difficile immaginare una sconfitta più totale. Non capiamo – rimarca la portavoce del PAI – se “il sindaco, ex dirigente scolastico, non abbia letto la sentenza, oppure non abbia colto i passaggi di stroncatura”. Il TAR chiarisce, richiamando proprio il piano etologico, che il comportamento dell’animale non aveva “natura aggressiva” ma era dettato dal legittimo istinto di difesa del nido e dei piccoli, un punto che il Partito Animalista Italiano considera dirimente e che il Comune aveva completamente ignorato nelle proprie ordinanze.
La sentenza che demolisce l’impianto del Comune
Il Collegio, presieduto dal Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac di Grisì, ha accolto integralmente il ricorso per motivi aggiunti presentato dalla LAV, attraverso il legale Alessandro Sperotto, annullando l’ordinanza n. 10/2026 con cui il Sindaco aveva ordinato “senza ulteriore indugio” l’uccisione della cornacchia. Il Partito Animalista ha estrapolato gli aspetti più clamorosi della sentenza. Si mettono in luce il difetto totale di istruttoria e l’assenza di motivazione; si rileva che nessuna alternativa sia stata seriamente valutata: il TAR evidenzia che l’amministrazione non ha mai spiegato perché non si potesse ricorrere a un rimedio incruento (il fallimento di un solo tentativo di cattura non dimostra affatto che ogni altra soluzione fosse impraticabile). Identità dell’animale mai accertata, clamoroso ma vero: il Comune ha ordinato l’abbattimento senza che fosse mai stata accertata con certezza l’identità dell’esemplare, la riconducibilità dei singoli episodi allo stesso animale né la presenza di altri corvidi nella zona. Nessuna tutela per i “pulli”: il Collegio stigmatizza l’assenza di qualunque valutazione sul destino dei piccoli non autonomi, dipendenti in toto dalla madre: uccidere l’adulto avrebbe messo direttamente a rischio la vita dei nidiacei, rendendo la misura sproporzionata. Un potere “condizionato” usato senza condizioni: i giudici ribadiscono un principio granitico della giurisprudenza amministrativa (richiamando tra l’altro Consiglio di Stato n. 3490/2012, n. 868/2010 e n. 6366/2007): le ordinanze contingibili e urgenti sono uno strumento eccezionale ed extra ordinem, utilizzabile solo se sussistono insieme un pericolo concreto e attuale, l’impossibilità di usare mezzi ordinari, un’istruttoria completa e una motivazione rafforzata. Condizioni che, per il TAR, semplicemente non c’erano.
Richieste e invito al Comune
“Ci auguriamo che il sindaco e il suo staff riflettano seriamente su quanto accaduto, rileggano bene la sentenza e attivino finalmente una politica saggia, di buon senso e proporzionata quanto alla tutela della fauna selvatica, evitando figuracce, evitando altre bocciature da parte dei giudici. Anziché tagliare corto con la frase “la vicenda si chiude qui”, il sindaco dovrebbe fare propria la lezione giuridica aprendo un confronto permanente con gli esponenti animalisti. Spiace leggere le parole del primo cittadino che relega tutta la vicenda, dopo le ordinanze che di fatto violavano numerose leggi dello Stato e l’articolo 9 della Costituzione, a un fatto secondario. Pordenone – queste le parole di Basso – ha partite ben più importanti da giocare, nel presente e nel futuro della città. Ebbene, gli ricordiamo che gli animali sono, eccome, una partita importante, come pure la corretta interazione animali-umani e sarebbe stato più elegante ammettere la sconfitta”.












Ciao mondo!